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Articolo aggiuntivo n. 20.03 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 19/03/19

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Fondo Speciale per agevolare il riscatto, a fini pensionistici, degli anni del corso legale di studi universitari)

  1. Ferma restando la facoltà di optare per il regime previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare gli anni del corso legale di studi universitari, versando gli oneri conseguenti, il cui ammontare, da valutarsi con il sistema contributivo, è così determinato:
   a) ai nati successivamente al 1980, in possesso di un reddito personale annuo non superiore a 15.000 euro, si applica, per gli anni successivi al primo – relativamente al quale l'onere corrispondente resterà a carico dello Stato – l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997;
   b) ai soggetti non ricompresi nell'ambito anagrafico e reddituale di cui alla lettera a), si applica, per tutti gli anni del corso legale di studio universitario o equipollente, l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, ovvero quella vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, avuto riguardo alla contribuzione degli ultimi dodici mesi.

  2. I soggetti che, all'atto della richiesta, risultano iscritti ad una della Casse di Previdenza Autonome, devono versare a quest'ultima i relativi oneri, calcolati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1, con conseguente integrazione della relativa posizione previdenziale.
  3. Ferma restando la possibilità di riscattare gli anni del corso legale di studi secondo lo schema previsto dalla lettera b) del comma 1, i soggetti immatricolati ad un corso di laurea successivamente all'entrata in vigore della presente legge, potranno, in aggiunta alle ordinarie tasse universitarie, corrispondere, per ciascun anno d'iscrizione, un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva prevista per i soggetti di cui al comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, a titolo di anticipazione contributiva. In tal caso, il riconoscimento dell'intero periodo di durata legale del corso di studi ai fini previdenziali è subordinato al completamento della procedura di riscatto, conseguente al versamento della residua parte dell'aliquota contributiva.
  4. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.