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Proposta di modifica n. 18.1 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 19/03/19

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) le parole: «condizioni di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
   c) dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis):
   d-bis) si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Questi soggetti accedono con il requisito di 63 anni. Le lavoratrici e coloro che maturano il requisito con la previgente quota maturano il requisito con 62 anni di età più 31 di contributi oppure 63 anni di età più 30 di contributi, e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione indipendentemente dalla età, con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. A costoro è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. I predetti requisiti di età anagrafica non sono adeguati, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  2. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.
  3. I benefici di cui al comma 1, lettera c) sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.