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Proposta di modifica n. 14-ter.12 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 14-ter.

testo emendamento del 19/03/19

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato, il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.