Proposta di modifica n. 14-bis.18 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 14-bis.

testo emendamento del 19/03/19

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: «a valere e nei limiti di un terzo», sono sostituite da: «a valere nel limite della metà».

  5. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate.