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Proposta di modifica n. 1-bis.6 al ddl S.741 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 07/08/18

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        Â«1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di part time stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

        1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

        Conseguentemente sopprimere il comma 2.