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Proposta di modifica n. 8.27 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 19/03/19

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in quanto compatibili, anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.