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Proposta di modifica n. 8.6 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 19/03/19

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro e successiva assunzione del beneficiario del Rdc presso un diverso datore di lavoro, l'importo residuo dell'incentivo è riconosciuto al datore di lavoro che ha effettuato la nuova assunzione, sulla base delle stesse regole previste ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: previste ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al presente articolo.