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Proposta di modifica n. 7.14 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 19/03/19

  Al comma 15 aggiungere in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, all'articolo 28. comma 2:
   all'alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028;
   dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.