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Proposta di modifica n. 2.158 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/03/19

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.