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Proposta di modifica n. 2.77 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/03/19

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000, incrementato di euro 5.000 per ogni figlio a partire dal terzo;.