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Articolo aggiuntivo n. 4.029 ai ddl C.1003 , C.1403 , C.1455 , C.1457 in riferimento all'articolo 4.

nuova formulazione del 19/03/19

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1), 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne, 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».