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Articolo premissivo n. 01.017 ai ddl C.1003 , C.1403 , C.1455 , C.1457 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/03/19

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di divulgazione non consensuale di immagini, video e audio aventi contenuti intimi)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. – (Divulgazione non consensuale di contenuti intimi) – Chiunque diffonda, condivida, divulghi in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi mezzo, senza il consenso della persona ritratta, immagini, video, audio e qualsiasi altro contenuto intimo che la riguardi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La presente disposizione si applica anche quando il materiale avente contenuto intimo rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di persone senza il loro consenso, create con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutte o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
  La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge o convivente, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o se il fatto è stato commesso da persona già ammonito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio nell'ipotesi del terzo comma».

  Conseguentemente all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modificazioni apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, aggiungere dopo le parole: «, introdotto dall'articolo 7,» le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 612-ter»;
   2) al comma 3, aggiungere dopo le parole: «all'articolo 612-bis» le seguenti: «e all'articolo 612-ter».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.