Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo premissivo n. 01.013 ai ddl C.1003 , C.1403 , C.1455 , C.1457 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/03/19

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale)

  1. All'articolo 609-septies, secondo comma, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
  2. All'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.