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Articolo premissivo n. 01.09 ai ddl C.1003 , C.1403 , C.1455 , C.1457 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/03/19

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, in materia di circostanze aggravanti della violenza sessuale)

  1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
    «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente:
    «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.