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Articolo premissivo n. 01.05 ai ddl C.1003 , C.1403 , C.1455 , C.1457 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/03/19

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio)

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.».