Proposta di modifica n. 4.1 al ddl S.770 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 13/03/19

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, sostituire le parole: «nazionale e il suo funzionamento» con le seguenti: «nazionale che deve essere costituita entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il funzionamento della suddetta anagrafe»;

            b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel medesimo termine si devono dotare dell'anagrafe regionale vaccinale informatizzata. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a costituire le anagrafi regionali vaccinali entro il termine di cui al primo periodo, sulla base del prescritto monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, la quota del Fondo sanitario nazionale loro assegnata nell'anno di competenza è ridotta di una somma pari al 5 per cento delle risorse spettanti fino alla costituzione delle stesse ai sensi della presente legge. Qualora le regioni e le province autonome non provvedono all'aggiornamento costante dei dati delle anagrafi regionali vaccinali, la quota del Fondo sanitario nazionale loro assegnata relativa agli esercizi successivi è ridotta del medesimo importo percentuale.»;

            c) al secondo periodo, dopo le parole: «dal pediatra di libera scelta» inserire le seguenti: «, con eventuale riferimento anche all'indicazione dell'analisi sierologica,».