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Proposta di modifica n. 1.200 al ddl C.395 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 13/03/2019 in Assemblea della Camera ExArt86Comma4Bis.

testo emendamento del 13/03/19

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
  «4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementata dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

   4-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»