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Articolo aggiuntivo n. 26-sexies.015 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 26-sexies.

testo emendamento del 11/03/19

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Misure di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge n. 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge n. 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
  3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.