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Articolo aggiuntivo n. 26-sexies.022 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 26-sexies.

testo emendamento del 11/03/19

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Introduzione della disciplina del lavoro autonomo digitale)

  1. Dopo il Capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, è aggiunto il seguente:

«Capo I-bis.

LAVORO AUTONOMO DIGITALE

Art. 17-bis.
(Oggetto e definizioni)

  1. Le disposizioni del presente Capo stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi o, in mancanza di essi, i contratti individuali del cosiddetto lavoro autonomo digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.
  2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intende per:
   a) lavoro autonomo digitale: l'attività svolta da prestatori di lavoro autonomo indipendente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni software o di siti basati sulla rete internet;
   b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa per il tramite di applicazioni;
   c) applicazione: ogni strumento software destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, che mette in contatto una domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;
   d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;
   e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, per il tramite di questa, organizza le attività lavorative che scaturiscono dalle richieste dal committente primario;
   f) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione di lavoro autonomo digitale e che riceve le direttive per il tramite dell'applicazione.

Art. 17-ter.
(Compenso per la prestazione di lavoro autonomo digitale)

  1. In mancanza di un contratto collettivo di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa.
  2. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.
  3. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.
  4. Il reddito del lavoratore così ottenuto è assimilato ai redditi di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 17-quater.
(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)

  1. In mancanza di un contratto collettivo di riferimento o di altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore autonomo digitale il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. Qualora, in violazione del comma precedente, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipula del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

Art. 17-quinquies.
(Turni di lavoro)

  1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra lavoratore e azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si concreta nella scelta dello slot di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.
  2. I turni sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.
  3. La rinuncia ad un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

Art. 17-sexies.
(Valutazione della prestazione lavorativa)

  1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove sono organizzati. Le medesime valutazioni non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.
  2. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.
  3. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.
  4. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, per esser fatta valere su piattaforme analoghe contenendo la storia lavorativa del lavoratore medesimo.
  5. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio ad altra piattaforma.

Art. 17-septies.
(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)

  1. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
  2. Il rimborso, di cui al comma precedente, è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o ad altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.
  3. I rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:
   a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil Club d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;
   b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita come dalle rilevazioni annuali dell'Istituto nazionale di statistica.
  4. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

Art. 17-octies.
(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

  1. Ai lavoratori autonomi digitali trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81.
  2. La formazione di cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.
  3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi ai sensi di procedure standardizzate stabilite dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012.

Art. 17-novies.
(Responsabilità solidale del committente primario)

  1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni del presente capo».