Proposta di modifica n. 8.6
al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 8.
presentato il 11/03/2019 in XI Lavoro della Camera da Beatrice LORENZIN (PD) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 11/03/19
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro e successiva assunzione del beneficiario del Rdc presso un diverso datore di lavoro, l'importo residuo dell'incentivo è riconosciuto al datore di lavoro che ha effettuato la nuova assunzione, sulla base delle stesse regole previste ai commi 1 e 2.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: previste ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al presente articolo.