Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 6.18 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 11/03/19

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Al fine di garantire la più ampia accessibilità, appropriatezza e personalizzazione delle misure di orientamento, di formazione e di riqualificazione professionale, nell'ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4, del Patto di formazione di cui all'articolo 8 ovvero dell'Assegno di ricollocazione di cui all'articolo 9, previa intesa della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, gli enti di formazioni accreditati, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e ai fini dei benefìci economici di cui all'articolo 8, comma 2, sono tenuti a comunicare all'ANPAL, in una apposita sezione del SIUPL, i percorsi formativi autorizzati entro e non oltre il termine di trenta giorni prima dell'avvio dei percorsi stessi. Per «percorsi formativi autorizzati» di cui al primo periodo si intendono le iniziative di offerta di formazione tramite corso o individualizzata, formalmente approvate ovvero autorizzate dalle Regioni. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano anche a tutte le altre istituzioni formative autorizzate o titolate a erogare servizi di formazione o di riqualificazione professionale nell'ambito di applicazione del presente decreto.