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Proposta di modifica n. 4.49 al ddl C.1637 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 11/03/19

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
  Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. Allo scopo vengono individuati, con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri, processi e le modalità operative – anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 – nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari e in generale degli Enti del Terzo settore ai sensi della legge n. 106 del 2016.