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Articolo aggiuntivo n. 21.02 al ddl C.1432 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 12/03/19

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Attuazione della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08)

  1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: dall'attuazione aggiungere le seguenti: degli articoli da 1 a 14.