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Proposta di modifica n. 5.7 ai ddl C.781 , C.1433 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 05/03/19

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i quali devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».
  4-ter. All'articolo 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera g): «indicazione della garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare all'esercizio convenzionato».
   b) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2».
  4-quater. Ai lavoratori autonomi e alle imprese qualificate come «esercizio convenzionato» ai sensi del regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto 7 giugno 2017, n. 122, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, senza pregiudizio della deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ove la stessa risulti applicabile, è attribuito un risarcimento, non imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sotto forma di credito d'imposta, fino al 76 per cento del valore della perdita, limitatamente alle perdite per le quali i requisiti di certezza e precisione si sono determinati nei periodi di imposta di entrata in vigore dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in quelli successivi fino a quello precedente al periodo di imposta di entrata in vigore del comma 6, entro il limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  4-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 7 è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come «esercizio convenzionato» in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure e ai termini massimi per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7, anche tenendo conto degli effetti fiscali.
  4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dai commi 7 e 8, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con il decreto di cui al comma 8 sono stabiliti altresì i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione delle risorse stanziate, nel limite massimo di spesa di cui al primo periodo.