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Articolo aggiuntivo n. 1.01 ai ddl C.781 , C.1433 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/03/19

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il personale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione)

  1. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto alla corruzione e l'attività svolta dal personale dell'Autorità nazionale anticorruzione l'articolo 52-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «Art. 52-quater. – (Organizzazione dell'ANAC) – 1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce con propri regolamenti, da adottare entro il termine di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti è conseguentemente abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  2. L'Autorità Nazionale Anticorruzione adegua il trattamento giuridico ed economico del proprio personale, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla tabella di corrispondenza n. 6 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000. Per le finalità del presente articolo non trova applicazione la lettera c) del comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».