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Proposta di modifica n. 1.36 ai ddl C.781 , C.1433 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/03/19

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per le regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla base di procedure individuate d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto del principio di leale collaborazione e allo scopo di contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6.