Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.6 ai ddl C.781 , C.1433 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/03/19

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti».