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Articolo aggiuntivo n. 1.03 al ddl C.893 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/10/18

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifica all'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di sanzioni per opere illecite eseguite su beni culturali). – 1. All'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Qualora il sopraintendente rilasci l'autorizzazione per gli interventi di cui all'articolo 21, comma 4, secondo le procedure di cui al comma 2-ter del presente articolo, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica:
   a) ai lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione prevista su beni immobili costituenti beni culturali, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
   b) all'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione rilasciata;
   c) ai lavori eseguiti su beni immobili costituenti beni culturali e configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  2-ter. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale interessato dagli interventi di cui al comma 2-bis presenta apposita domanda al sopraintendente ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Il sopraintendente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se si tratta di lavori eseguiti su beni immobili; negli altri casi, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro, tenendo conto della gravità del fatto.
  2-quater. La completa e originaria rimessione in pristino dei beni culturali da parte del trasgressore, prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1».