Proposta di modifica n. 1.226 al ddl C.893 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/10/18

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi in danno di beni culturali storici o artistici siti all'interno di centri storici, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.