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Proposta di modifica n. 1.224 al ddl C.893 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/10/18

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo per il ripristino dei centri storici).

  1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.
  2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.
  3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.
  4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale».