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Proposta di modifica n. 1.200 al ddl C.893 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/10/18

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 518-septies, aggiungere il seguente:
  «Art. 518-septies. 1 – (Violazioni in materia di ricerche archeologiche) – 1. Chiunque esegue ricerche archeologiche ed opere per il ritrovamento di beni culturali senza concessione ovvero non osserva le prescrizioni date dall'Amministrazione in materia è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 310 a euro 5.000.»

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo la parola: 174, aggiungere la seguente: 175,