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Articolo aggiuntivo n. 22.0.5 al ddl S.1063 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 27/02/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)

        1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n.461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

        Conseguentemente inserire il seguente CAPO:

«Capo VI.

MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI».