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Proposta di modifica n. 3.11 al ddl C.1394 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 26/02/19

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3 – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, secondo le modalità previste dai commi 541 e 542 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con esclusione delle utenze domestiche in bassa tensione dall'applicazione dei suddetti oneri.