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Sub Emendamento n. 0.16.01 al ddl C.1432 in riferimento all'articolo 16.
  • presentato il 21/02/2019 in XIV Politiche Un. Europea della Camera dal Governo.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/02/19

  All'articolo 16, premettere il seguente:

Art. 0.16
(Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura di infrazione n. 2018/2021)

  1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.
(Princìpi generali).

  1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.
  2. In caso di mancanza di soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
  3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.
  4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro o del paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.
  5. Agli eventuali oneri derivanti dai commi 2 e 3 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.».