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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl S.925 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 20/02/19

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo comma, dopo le parole: «almeno ventisei anni di pena» sono inserite le seguenti: «dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»;

   b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

  «Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della parte civile».

  2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis. (Concessione dei benefici).

Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della parte civile».»

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2;

   all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.