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Proposta di modifica n. 2.552 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G2.552)

testo emendamento del 20/02/19

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        Â«4-bis. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità di età maggiore di anni 18 e di 0,3 per ogni ulteriore componente con disabilità minorenne.

        4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».