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Proposta di modifica n. 8.28 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 20/02/19

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 200, n. 388 attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui ai Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazioni dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n, 388)

        1. Al comma 1 dell'articolo 118 delia legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: ''formazione professionale continua'', aggiungere le seguenti: ''e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati'';

            b) sostituire il quinto periodo con il seguente: ''I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.''».