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Proposta di modifica n. 7.11 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 20/02/19

Al comma 3, sostituire le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis» con le seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,».