Articolo premissivo n. 04.050 al ddl C.804 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 17/07/18

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Scelta dell'impresa esecutrice).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito dal seguente:
   «13. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo approvate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere integrate con almeno tre offerte acquisite da imprese individuate tra quelle iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, con la documentazione che ha consentito la valutazione comparativa.».