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Proposta di modifica n. 3.296 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/02/19

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 5 con il seguente:

        Â«5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso le piattaforme informatiche di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge.»;

        b) al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» e al secondo periodo, dopo le parole: «Il reddito» inserire le parole: «comunicato dal lavoratore all'INPS»;

        c) al comma 15 dopo le parole: «quello di erogazione» aggiungere le seguenti: «previa verifica dei servizi competenti del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge».