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Articolo aggiuntivo n. 17.01 al ddl C.52 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 20/02/19

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'interno, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, un decreto legislativo contenente disposizioni, anche di natura correttiva e integrativa del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, per la definizione di nuovi modelli pubblicistici di gestione del servizio idrico integrato mediante enti strumentali dell'ente locale affidatoria del servizio aventi personalità giuridica pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che tali enti siano dotati di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e che siano sottoposti al principio del pareggio di bilancio e all'obbligo di iscrizione e deposito dei propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio;
   b) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai princìpi di efficacia, di efficienza, di economicità e di autosufficienza della gestione, in funzione del perseguimento dello scopo ecologico e sociale del servizio idrico integrato e del rispetto dei criteri di sostenibilità ed equità nel costo d'uso del capitale e della corretta remunerazione dei fattori produttivi impiegati;
   c) prevedere semplificazioni procedimentali per l'approvazione degli atti fondamentali e per l'esercizio dei processi decisionali;
   d) definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente strumentale sia priva dello scopo di lucro e preveda l'obbligo di reinvestire utili ed avanzi di gestione nel servizio oggetto di affidamento per il miglioramento del servizio stesso e lo sviluppo delle infrastrutture, secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge;
   e) definire strumenti idonei a garantire la massima trasparenza e l'accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni relativi all'amministrazione del soggetto gestore e la partecipazione della collettività locale e dei lavoratori alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, anche mediante forme di consultazione della popolazione sulle modalità e sui livelli quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio idrico integrato;
   f) provvedere al ricordino e alla revisione organica della disciplina delle aziende speciali, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, e delle forme consortili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 al fine di semplificare i processi decisionali e le modalità di approvazione degli atti fondamentali;
   g) escludere le aziende speciali e agli enti pubblici economici che gestiscono il servizio idrico integrato dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e definire il compenso base degli amministratori dell'ente determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento;
   h) definire criteri e modalità per la trasformazione delle società di capitali che gestiscono il servizio idrico integrato in aziende speciali, anche in forma consortile, e negli enti di diritto pubblico oggetto della presente delega, prevedendo la conservazione di tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione ed il conseguente subentro in tutti i rapporti attivi e passivi.