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Proposta di modifica n. 14.10 al ddl C.52 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 20/02/19

  Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:
  5. Nel caso di inadempimento dell'utente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica esclusivamente con le modalità di cui all'Allegato A della presente legge.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 17 inserire il seguente allegato:
  «Allegato A – PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

  Articolo 1 (Utenti finali assolutamente non disalimentabili)
  1. Gli utenti finali assolutamente non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
   a) utenti finali diretti in condizione di disagio fisico (articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2007);
   b) utenze ad «uso pubblico non disalimentabile» secondo le seguenti tipologie di utenze:
    1) ospedali e strutture ospedaliere;
    2) case di cura e di assistenza;
    3) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
    4) carceri;
    5) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
    6) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le «bocche antincendio»).

  Articolo 2 (Sollecito bonario di pagamento)

  1. In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi dieci giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo un primo sollecito bonario di pagamento nel quale devono essere almeno riportati:
   a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
   b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo articolo 3, evidenziando:
    1) la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
    2) le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
   c) le modalità, di cui al successivo articolo 5, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
   d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
   e) i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che la comunicazione contenente il sollecito di pagamento è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato.

  Articolo 3 (Procedura per la costituzione in mora)

  1. In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente articolo, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente articolo 2.
  2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente articolo.
  3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.
  4. La disposizione di cui al precedente comma 3 non trova applicazione nel caso in cui il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.
  5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi trenta giorni dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o PEC e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
   a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora;
   b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
   c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
    1) la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
    2) se la data di cui al precedente punto corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite PEC della comunicazione di costituzione in mora;
    3) le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
   d) la data dell'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
   e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al successivo articolo 4;
   f) le modalità, di cui al successivo articolo 5, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
   g) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
   h) i casi, di cui al successivo articolo 9, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
   i) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
    1) è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato;
    2) è parzialmente errata in quanto l'utente finale medesimo è un utente finale non disalimentabile come definito all'articolo 1.

  6. Il termine ultimo di cui al precedente comma 5, lettera c), entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a:
   a) venti giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
   b) qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
   c) quindici giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente la comunicazione di costituzione in mora.

  7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque giorni solari calcolati a partire dall'emissione.
  8. Il gestore può richiedere all'utente finale, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:
   a) le spese sostenute per la spedizione dei sollecito bonario di pagamento di cui al precedente articolo 2 e della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo;
   b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

  Articolo 4 (Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora)

  1. Il gestore deve garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai dodici mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
  2. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale è il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al precedente articolo 3, comma 5, lettera c).
  3. Sulla bolletta relativa alla singola rata del piano dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora.
  4. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
   a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora di cui al precedente articolo 3, comma 8, lettera b);
   b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
   c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo articolo 5, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi articoli 6 e 7, senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

  Articolo 5 (Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento)

  1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
  2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 1, costituisce autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

  Articolo 6 (Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile)

  1. Nei casi di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura in caso di morosità dell'utente finale domestico, il gestore ha facoltà di procedere solo qualora il gestore medesimo possa garantire la fornitura della quantità di acqua previsto quantitativo minimo vitale, pari almeno a 50 litri/persona/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/persona/anno).
  2. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
   a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 3;
   b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
   c) siano decorsi i termini di cui al precedente articolo 3, comma 6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente articolo 5 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente articolo 4.

    3. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al precedente articolo 1, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato.
  4. Con riferimento alle utenze condominiali, in nessun caso il gestore può procedere alla disattivazione della fornitura per morosità.
  5. La disattivazione, ovvero la sospensione, della fornitura, non può essere eseguita:
   a) qualora decorso il termine di cui al precedente articolo 3, comma 6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
   b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
   c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

  6. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente articolo 3, comma 6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
  7. In alternativa alla sospensione, ovvero alla disattivazione, della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile, il gestore ha facoltà di procedere, nei tempi e con le modalità di cui al presente Articolo, alla limitazione della fornitura in misura eccedente il quantitativo minimo vitale.
  8. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma 3, unicamente il pagamento dei costi sostenuti per gli interventi di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura e, in seguito al pagamento delle somme dovute, di ripristino/riattivazione della fornitura. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

  Articolo 7 (Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile)

  1. In caso di morosità dell'utente domestico residente di cui al precedente Articolo 1, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica qualora risultino integralmente verificate le seguenti condizioni:
   a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 3;
   b) il gestore possa garantire all'utenza la fornitura della quantità di acqua prevista dal quantitativo minimo vitale, pari almeno a 50 litri/persona/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/persona/anno);
   c) il gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
   d) siano decorsi i termini di cui al precedente articolo 3, comma 6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente articolo 4.

  2. In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione della fornitura di un utente finale non disalimentabile e/o alla disattivazione della fornitura.
  3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente articolo 3, comma 6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
  4. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
   a) qualora decorso il termine di cui al precedente articolo 3, comma 6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
   b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
   c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

  5. Il gestore può richiedere all'utente finale, in aggiunta agli importi di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 6, unicamente il pagamento dei costi sostenuti per gli interventi di limitazione e/o ripristino della fornitura. In nessun caso possono essere addebitate all'utente finale moroso eventuali penali.

  Articolo 8 (Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità)

  1. Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi e con le modalità di cui al successivo articolo 9, comma 4.

  Articolo 9 (Indennizzi)

  1. Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro cinquecento:
   a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
   b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità;
   c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
   d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 5.

  2. Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro duecento qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
   a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
   b) l'utente finale ha inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 4;
   c) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio.

  3. Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente articolo.
  4. L'indennizzo automatico di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere corrisposto in valuta corrente all'utente finale entro 15 giorni e può essere compensata con eventuali altri crediti del gestore che fossero nel frattempo maturati.».