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Proposta di modifica n. 2.1 al ddl C.52 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 20/02/19

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Principi generali)

  1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dello Stato» sono inserite le seguenti: «e non sono mercificabili»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale e fondamentale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/64/292. La responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari resta ferma indipendentemente dal regime giuridico prescelto per la gestione del servizio idrico.
  1-ter. L'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità.».