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Articolo aggiuntivo n. 13.0.13 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 18/02/19

5a CP: contrario ex art. 81 Cost.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

            b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge»