presentato il 18/02/2019 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Salvatore MARGIOTTA (PD)
testo emendamento del 18/02/19
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono inserite in fine, le seguenti parole: '', salvo per periodi di ingiusta sospensione superiore ad anni cinque. Nel qual caso si ha diritto ai recupero dell'intero periodo di sospensione a decorrere dalla data del reintegro in servizio.''.
7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015.».