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Proposta di modifica n. 4.150 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 18/02/19

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

        Â«15-bis. I centri per l'impiego, le Agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2015, n. 166.

        15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        Â«8-bis. Al fine di garantire la più ampia accessibilità, appropriatezza e personalizzazione delle misure di orientamento, di formazione e di riqualificazione professionale, nell'ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4, del Patto di formazione dì cui all'articolo 8 ovvero dell'Assegno di ricollocazione di cui all'articolo 9, gli enti di formazione accreditati, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e ai fini dei benefici economici di cui all'articolo 8 comma 2, sono tenuti a comunicare all'ANPAL, in una apposita sezione del SIUPL, i percorsi formativi autorizzati entro e non oltre il termine di trenta giorni prima dell'avvio dei percorsi stessi. Per ''percorsi formativi autorizzati'' di cui al primo periodo, si intendono le iniziative di offerta di formazione corsale o individualizzata, formalmente approvate ovvero autorizzate dalle Regioni. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano anche a tutte le altre istituzioni formative autorizzate o titolate a erogare servizi di formazione o di riqualificazione professionale nell'ambito di applicazione del presente decreto».