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Proposta di modifica n. 4.101 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/02/19

5a CP: sospeso

Al comma 9, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alla previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.».