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Articolo aggiuntivo n. 13.0.8 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 18/02/19

5a CP: accantonato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. Al fíne di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto benefìcio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

        2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui alll'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».