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Articolo aggiuntivo n. 13.0.4 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 18/02/19

5a CP: contrario ex art. 81 Cost.

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Art. 13-bis.

        1. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

''Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

        1. Per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro deireconomia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati''».