Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 13.0.2 al ddl S.1018 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 18/02/19

5a CP: contrario ex art. 81 Cost.

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Art. 13-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

''Art. 11-bis.

(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)

        1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

            a) dal contribuente;

            b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

            c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

            d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

            e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

        2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

            a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

            b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

            c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

            d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

            e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

            f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

            g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

            h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

            i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

            j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

            k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

            l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

            m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

            n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

        3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

        4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

        6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

        7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

        8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui ai decreto del Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

        9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

        10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

        11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

        12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dalPanno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati''».